IL PRETORE
   Ritenuto che il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha
 proposto  appello  avverso la sentenza di questo pretore, pronunciata
 in data 3 maggio 1991, nei confronti di Salvador Orfeo nato a Pulfero
 il 12 febbraio 1928 res. Cervignano del Friuli, via Risorgimento, 13,
 e di Amaddii Adelfo  nato  a  Bucine  il  12  dicembre  1934  e  res.
 Sovicille,  frazione  S.  Rocco  a  Pilli,  via  Grossetana,  77, con
 riferimento al reato di cui all'art. 20, lett.  c),  della  legge  n.
 47/1985,  110  e 81 del c.p. e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n.
 431, con  la  quale  veniva  dichiarato  non  doversi  procedere  nei
 confronti  degli  imputati  Salvador  Orfeo  e  Amaddii Adelfo previo
 assorbimento nell'unica ipotesi di reato di cui  all'art.  20,  lett.
 c), della legge n. 47/1985 della fattispecie autonomamente contestata
 dal  p.m. di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per essere
 tale  reato  estinto  per  intervenuto  rilascio  della   concessione
 edilizia  in  sanatoria  e  che  conseguenzialmente la cancelleria di
 questo ufficio, in ossequio  a  quanto  previsto  dall'art.  584  del
 c.p.p.  ha  provveduto  a  notificare l'impugnazione del p.g. ai soli
 imputati Salvador ed Amaddii, e non anche ai loro difensori avv. Bosi
 di Siena  ed  avv.  Pletto  di  Siena,  quali  uniche  parti  private
 interessate alla notifica;
    Rilevato  che  la  disposizione  di  cui  all'art. 584 del c.p.p.,
 omettendo essa per  il  difensore  dell'imputato  la  previsione  del
 diritto   processuale  a  ricevere  legale  ed  immediata  conoscenza
 dell'atto d'impugnazione del p.m. (nella specie della  procura  della
 Repubblica) puo' porsi in contrasto con i due principi costituzionali
 previsti  rispettivamente  dagli  artt.  3 e 24, secondo comma, della
 Costituzione per le seguenti considerazioni ed osservazioni: